ANATOCISMO BANCARIO

 Per anatocismo, s'intende la prassi bancaria in forza della quale gli interessi maturati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale,vengono "capitalizzati", ossia riportati a capitale. 

Così facendo, gli interessi "capitalizzati" nel trimestre precedente producono, allo scadere del trimestre successivo, a loro volta interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, in una spirale senza fine. La capitalizzazione trimestrale delle competenze comporta l’aumento del debito sul conto corente accentuando il saldo negativo per il trimestre successivo.

Le spese e gli interessi passivi maturati in un trimestre vengono propriamente considerati come nuovo capitale a debito del cliente.

L'effetto di tale procedura è quello di trasformare le competenze maturate nel periodo in nuovo capitale a debito.

E' evidente che così facendo il debito capitale del cliente aumenta costantemente nel corso dell'anno mentre l'eventuale credito, fino a giugno 2000, di regola, si incrementava solamente al termine dell'anno. Tale prassi è stata dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione.

 Le clausole contenute nei contratti bancari alludenti a tale "prassi" (c. d. clausole anatocistiche) sono infatti nulle ed improduttive di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c. c., 2697, 1282 e 14182c.c..

 L’art. 1283 in particolare, espressamente dispone che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi".

Quanto affermato, ha trovato suggello in una prima storica sentenza in cui la Corte di Cassazione, Sezione I, 16 marzo 1999 n. 2374, ha limpidamente statuito:"E' nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi".

 Suggello che è stato confermato e ribadito con l'altrettanto storica sentenza della Sezioni Unite della Suprema Corte del 4 novembre 2004 N. 21095. In conclusione, in un 'obbligazione pecuniaria l'applicabilità dell’ 'anatocismo implicherebbe che il debitore è tenuto al pagamento non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti. Si comprende dunque la necessità da un lato di tutelare il debitore dall'applicazione di prassi illegittime e dall'altro quella di fornire la possibilità di effettuare la richiesta di rimborso degli interessi anatocistici illegittimamente percepiti dalle banche.

 

COSA SERVE PER CHIEDERE LA RESTITUZIONE?
La documentazione necessaria all'analisi peritale del conto corrente, consiste di tutti gli estratti conto trimestrali, comprensivi di scalare e riepilogo competenze, dall'apertura del conto fino ad oggi, o fino alla chiusura (se il conto è stato chiuso), nonché, ove possibile, del contratto di apertura del conto e successive risottoscrizioni. Se mancano alcuni estratti conto l'elaborazione sarà ugualmente possibile ma il risultato sarà parziale.

  

Mutui

Stipulare un mutuo significa, in parole semplici, prendere in prestito una somma di denaro, con o senza garanzia ipotecaria, ed impegnarsi a restituirla in un determinato tempo (normalmente lungo) ed a pagare interessi. I mutui possono essere a tasso variabile, fisso o misto.

Il contratto di mutuo può presentare varie problematiche legate a numerosi aspetti, ma le questioni più frequenti sono legate:

•          al computo degli interessi anatocistici sempre presenti nel sistema di ammortamento c. d. alla francese: rata costante comprendente una quota crescente di capitale e decrescente di interessi;
•          all’indeterminatezza ed all’indeterminabilità del tasso di interesse applicato;
•          al cumulo degli interessi di mora con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo;
•          ai tassi di interesse usurai;
•          alla continuazione della contabilizzazione delle rate a scadere dopo la decadenza del beneficio del termine;

  

TASSO DI INTERESSE APPLICATO

In merito al tasso di interesse applicato, questo può essere indicato:

•          in cifre;
•          attraverso un piano di ammortamento;
•          per relationem, criterio soddisfatto solo dove esistano vincolanti discipline sul saggio, fissate su scala nazionale;

 

Nei mutui spesso:

•          Il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivamente applicato (Tasso Annuo Effettivo);
•          Il tasso di interesse indicato risulta difforme da quello sul quale è stato costruito il piano di ammortamento;
•          Il tasso di interesse risulta ancorato ad indici non oggettivamente ed obiettivamente individuabili (PRIME RATE ABI, RIBOR, LIBOR, EURIBOR);
•          Il tasso di interesse risulta parametrato all’andamento dell’ECU o di altra valuta;

In luogo di tali tassi, previo accertamento giudiziale della ragione, si applica il TASSO LEGALE se si tratta di rapporti antecedenti all’entrata in vigore del D. Lgs. N° 385/93 (TUB), altrimenti si applicano i tassi sostitutivi di cui al settimo comma dell’ART. 117 TUB.

  

INTERESSI DI MORA

Gli interessi di mora non possono essere calcolati sulle quote interessi delle singole rate non pagate giusta sentenza della Corte di Cassazione N° 2593 del 20\2\2003;

  

DECADENZA BENEFICIO DEL TERMINE

Se è stata richiesta al mutuatario, al momento della decadenza dal beneficio del termine, l’integrale restituzione del capitale residuo (oltre alle rate scadute) e se è stata avviata un’azione esecutiva nei confronti del mutuatario stesso, la Banca mutuante non può continuare a pretendere la restituzione, attraverso la continuazione della contabilizzazione delle rate a scadere, né delle quote di capitale incorporate nelle rate di ammortamento, perché ne ha già richiesto la restituzione con il capitale al momento della decadenza dal beneficio del termine, né della parte interessi delle rate di ammortamento, perché gli stessi sono calcolati sulla base dell’intera durata del mutuo inizialmente prevista, che è venuta meno, appunto, con la decadenza del beneficio del termine.

 

VERIFICA CONTABILE E RILIEVI INDETERMINATEZZE

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

•          Atto di Mutuo
•          Atto di erogazione e quietanza;
•          Avvisi scadenza rate;
•          Quietanza pagamento rate;
•          Estratto conto rilasciato dalla Banca dei pagamenti effettuati e tassi praticati;
•          Eventuale corrispondenza con la Banca;
•          Eventuale Atto di precetto;
•          Eventuale atto di pignoramento;
•          Eventuali atti di citazione e/o di opposizione.

  

Swap e derivati

Nel corso dell’ultimo decennio si è accentuata l’attenzione di alcune banche italiane verso la commercializzazione di sofisticati strumenti finanziari di derivazione anglosassone, noti con il nome di strumenti e derivati, ed in particolar modo di alcuni di essi denominati Interest Rate Swap.

  

COSA SONO GLI STRUMENTI DERIVATI

Nati da un’intuizione della geniale mente di Modigliani, premio Nobel per l’economia, gli strumenti derivati sono dei particolari strumenti finanziari la cui caratteristica distintiva di derivare il proprio valore da variabili esterne allo strumento stesso, definite attività sottostanti, da cui la loro natura derivata. Le variabili sottostanti i titoli derivati possono essere molteplici e di vario genere come, a titolo esemplificativo, un altro titolo (ad es., un'azione o un'obbligazione), l’andamento di una o più valute, l’evoluzione di un di un determinato tasso di interesse o di un altro Indice di riferimento (ad es., azionario, obbligazionario, su tassi o su valute).

 

COSE’ LO SWAP?

L’oggetto di alcuni dei più recenti contenziosi in materia di rapporti banche-imprese sono alcune operazioni denominate SWAP (letteralmente, scambio), una particolare tipologia di contratti appartenenti alla più vasta categoria degli strumenti derivati.

 Le tipologie di Swap maggiormente diffuse sono due: gli Interest Rate Swap (letteralmente, Scambio di Tassi d’Interesse) ed i Currency Swap (letteralmente, Scambio di Valute).

 La prima tipologia di Swap è quella più diffusa nella compagine delle imprese italiane, specie delle medie e piccole imprese, e qui di seguito se ne menzionano i tratti più salienti.

 

Interest Rate Swap

Negli Interest Rate Swap le controparti si impegnano a scambiarsi reciprocamente, alle scadenze e con le modalità sottoscritte nel contratto, gli interessi calcolati su un capitale nozionale (mai scambiato) ed a un tasso d’interesse differente per ciascuna controparte. Tipicamente, infatti, una controparte si impegna a versare interessi calcolati ad un tasso fisso, mentre l’altra controparte pagherà interessi in base ad un tasso variabile, di qui lo Swap (scambio).

 Questo tipo di operazioni nascono per rispondere alle esigenze, di segno opposto per le due controparti, di fronteggiare le fluttuazioni che subiscono nel tempo i tassi (sia di interesse o di cambio) oggetto delle descritte operazione.

 Infatti, chi si impegna a pagare interessi fissi è tipicamente già indebitato ad un tasso variabile e vuole tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi d’interesse che gli comporterebbe eccessivi oneri passivi. Dall’altra parte, la controparte che nell’operazione di Interest Rate Swap si impegna a pagare interessi variabili spera di trarre vantaggio dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse, sperando spesso in un ribasso dell’indice di riferimento.

 Un’operazione di Interest Rate Swap come quella appena descritta può essere di copertura, ovvero una sorta di assicurazione  costruita solo dopo un’attenta analisi della situazione finanziaria delle controparti e delle loro rispettive esigenze. Ci possono poi essere altre motivazioni che possono spingere un operatore a sottoscrivere un contratto di Interest Rate Swap, come ragioni speculative, ma è da escludere che questo tipo di operazioni possano interessare aziende che non hanno come scopo societario la speculazione finanziaria.

 Ciò che purtroppo si è manifestato, a volte, negli ultimi anni in Italia è un utilizzo inadeguato dei complessi strumenti sopra menzionati. Alcune banche italiane, ad esempio, hanno formalmente utilizzato gli Interest Rate Swap per il loro scopo istituzionale, ovvero quello di copertura contro il rialzo dei tassi di interesse, ma di fatto tali operazioni si sono poi rivelate essere di natura speculativa poiché non perfettamente calibrate sulle reali esigenze finanziarie delle aziende sottoscrittrici.

 La frequente conseguenza di un’operazione speculativa in strumenti derivati notoriamente, il realizzarsi di ingenti perdite, in questo caso per le aziende che hanno sottoscritto uno Swap o un altro contratto su strumenti derivati senza la necessaria conoscenza ed esperienza in materia.

 

LA NUOVA LEGGE SULL’USURA

 La nuova normativa

 L’attuale legge "anti-usura" : n°108 del 7 marzo 1996 ( in vigore a tutti gli effetti il 3/4/1997) sostituisce definitivamente gli artt.644 e 644 bis del cod. penale. ( riguardanti rispettivamente l’usura vera e propria e quella impropria: la prima quando l'usurato versa in stato di bisogno e l’altra quando l’usurato svolge attività imprenditoriale o professionale e si trova in condizioni di difficoltà economiche finanziarie.

  

L’art.1 della predetta legge è il seguente:

Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stesse pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.

 Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

(1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare,

(2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni in quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

(3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

(4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

(5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.

Nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell’art.444 CPP, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

 

Le novità sostanziali introdotte dalla predetta legge consistono:

 1)      Nel considerare lo stato di bisogno o di difficoltà economico-finanziaria non più necessarie per la configurazione del reato di usura, bensì quali aggravanti del reato stesso. (art.1).

2) Nel determinare (art.2) un limite di tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari: "tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella G.U., relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".

La predetta rilevazione, effettuata trimestralmente dal Ministero del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), individua il tasso effettivo globale medio annuo (comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse) applicato da banche e società finanziarie nel trimestre precedente; 2.      tiene conto della variazione del tasso ufficiale di sconto (T.U.S.) correggendo i predetti valori; 3.      comporta la classificazione per categorie di operazioni omogenee in base alla natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie delle operazioni;

prevede la pubblicazione sulla G.U. dei tassi medi rilevati.

Nell’inasprimento delle sanzioni (reclusione da uno a sei anni e multa da 6 a trenta milioni di lire.

Nella previsione di nuove ipotesi di aggravanti ( che fanno aumentare la pena da un terzo alla metà ) riguardanti l’attività bancaria in genere e l’attività di credito mobiliare alle imprese.

Nella determinazione della prescrizione (art.11) del reato di usura, decorrente dall’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

 

Nell’introduzione di novità sanzionatorie:
        
confisca dei beni di cui l’imputato non può giustificare la provenienza (art.6);
        
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art.7).

 

Nell’introduzione di novità procedurali:
o
         facoltà di procedere ad intercettazioni telefoniche (art.8);
o
         applicazione di alcune norme già vigenti per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (art.9);
o
         possibilità per le associazioni e fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura di costituirsi parte civile nei giudizi penali contro l’usura stessa (art.10).

 

Nella variazione degli effetti, in campo civilistico, di ipotesi di usura con l’abrogazione del comma 2, art.1815 Cod. Civ. che sanciva la nullità integrale del patto (usurario) rende ora inesistente ogni previsione contrattuale di interessi in misura usuraria, per cui il debitore può restituire il solo capitale.

 

Nella istituzione di due FONDI:

Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art.14): si applica ai soli fatti verificatisi a partire dall’01/01/1996 ed è destinato all’erogazione di mutui a soggetti esercenti attività imprenditoriale o di lavoro autonomo che siano parti offese in procedimenti penali per il reato di usura;

Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura (art.15): destinato all’erogazione di contributi a Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva fidi ("CONFIDI") oppure a Fondazioni e Associazioni riconosciute (in quanto aventi le caratteristiche determinate dal M. ro del Tesoro) per la prevenzione del fenomeno dell’usura. Tutti i predetti Enti possono infatti contribuire alla prevenzione del fenomeno dell’usura garantendo le banche per finanziamenti a medio termine o linee di credito a breve termine a favore di piccole e medie imprese che già si sono viste rifiutare da una banca una domanda di intervento.

 

Nella penalizzazione (art.16) – con l’arresto fino a due anni ovvero con l’ammenda da 4 a 20 milioni – della canalizzazione di clientela verso finanziatori privati legati con la criminalità organizzata.  

Nella introduzione (art.16) di una nuova attività: quella di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte delle banche o di intermediari finanziari.

Ogni mediatore o consulente dovrà iscriversi in un apposito ALBO istituito presso il Ministero del Tesoro cui spetta la relativa autorizzazione preventiva nonché controllo l’assistenza dell’U.I.C. In conseguenza di quanto precede chi esercita la predetta attività senza essere iscritto regolarmente nell’ALBO è punito con la reclusione da 6 mesi a quattro anni e con la multa da 4 a 20 milioni di lire.  

Nella istituzione della cosiddetta RIABILITAZIONE del debitore protestato: ossia un provvedimento accordato dal Presidente del Tribunale competente purché:

sia stata adempiuta l’obbligazione per la quale è stato elevato il protesto;

sia decorso almeno un anno dal protesto stesso senza che il debitore sia stato nuovamente protestato.

Il relativo decreto di riabilitazione ha l’effetto di far considerare il protesto come mai avvenuto viene pubblicato nel Bollettino dei Protesti.

  

Soggetti Coinvolti

La Legge 7 marzo 1996 n.108 sull’usura non esclude alcun soggetto, neppure le banche che peraltro sono già soggette ad un regime di controllo amministrativo tramite l’Istituto di Vigilanza che è la Banca d’Italia. Quest’ultima, sin dal 1994 – e quindi precedentemente all’emanazione della legge in questione aveva invitato le banche a:

sensibilizzare la propria clientela sui rischi insiti nel richiedere prestiti a soggetti non legittimati a svolgere attività di finanziamento;

attivare meccanismi e procedure di controllo interno al fine di verificare che non sia svolta da parte di dipendenti alcuna attività di sostegno a fatti d’usura;

evitare la concessione di crediti non direttamente giustificati dall’attività economica del cliente laddove, in relazione ai flussi finanziari dello stesso e alle modalità concrete dell’operazione possa presumersi un utilizzo di attività finanziarie illegali.

 

La nuova legge inoltre prevede proprio per le banche, qualora nella loro molteplice attività possa configurarsi il reato di usura, un aggravamento della pena stessa: ossia la reclusione fino a un massimo di 9 anni e la multa fino a un massimo di 45 milioni.

 

Nessuna sanzione, invece, è prevista per l’usurato (ossia chi ricorre al credito ad usura: cosa che non può non nuocere alla collettività:

sia favorendo in primo luogo il riciclaggio del denaro sporco e quindi collaborando, anche se indirettamente con la malavita;

sia provocando situazioni di insolvenza che danneggiano le relazioni d’affari con chi si è indebitato ad usura.

 

 Gli aspetti civilistici

L’articolo 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 prevede che la clausola, in base alla quale sono previsti interessi, è nulla se gli stessi risultano usurari.

Pertanto, poiché solo tale clausola è nulla ma non l’intero contratto di mutuo, ne deriva che il debitore può impugnare il contratto stesso, dal momento che questo rimane in essere, se gli interessi risultano usurari. In caso contrario risulterebbe particolarmente danneggiato dovendo subito restituire il capitale, da lui detenuto senza alcun titolo essendo nullo il contratto di mutuo.

Inoltre la nullità della clausola degli interessi comporta che il debitore, oltre a non doverli corrispondere (fermi restando, comunque, i termini di rimborso del capitale) non deve nulla né per commissioni, né per spese in quanto tali voci concorrono alla composizione del tasso usurario.

Tale procedura, con l’abbandono del sistema della "reductio ad aequitatem" che lasciava a carico del mutuatario gli interessi al tasso legale, viene a punire anche in campo civilistico, l’usuraio mentre favorisce sempre i debitori che non sempre risultano meritevoli di tutela.

Il debitore, inoltre, quale persona offesa del reato, ha diritto sia alla restituzione degli interessi (tutti gli interessi ed accessori pagati, non soltanto la parte esorbitante la soglia del tasso consentito) sia al risarcimento dei danni: non solo morali ma anche patrimoniali (art.14, comma 4 della citata legge) per aver dovuto subire perdite e mancati guadagni a causa dell’usura.

 

Il tasso usurario

La nuova legge 7 marzo 1996 n.108 disciplina la determinazione del tasso usurario in maniera quanto più oggettiva possibile: ossia stabilendo che il tasso in questione debba considerarsi usurario quando supera il "tasso soglia".

 Ciò a prescindere dalla circostanza che la natura del prenditore possa non essere tale da farlo ritenere meritevole di tutela o che il datore stesso possa avere illegalmente concesso il prestito.

 Il predetto "tasso soglia", secondo quanto prescrive l’articolo 2 della legge di cui trattasi, viene determinato aumentando della metà il tasso effettivo globale "TEG" rilevato trimestralmente dal M. ro del Tesoro, sentiti la BANCA d’ITALIA e l’UIC (Uff. Italiano dei Cambi), in relazione ad una classificazione delle operazioni per categorie omogenee.

 
Pertanto il tasso soglia, espresso in formula matematica, è il seguente:

 TEG + (TEG : 2)

 ossia

 2 TEG + TEG : 2  = 3 TEG : 2

quindi, nel caso che il TEG fosse l’8,75% il tasso soglia risulterebbe pari a

 

8,75 X 3 : 2    =    26,26 : 2  =  13,125

 

 Va però tenuto presente che il Legislatore non ha inteso affatto una determinazione esclusivamente rigida del tasso usurario. Infatti il 3° comma dell’art. 644 c.p. prevede che interessi anche inferiori al limite del tasso soglia possano comunque considerarsi usurari quando il prenditore si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, cosa che però dovrà essere accertata dal magistrato.

 La classificazione delle operazioni per "categorie omogenee" prevede un "primo" ventaglio di casi in quanto nel relativo D.M. 23/9/96 è adombrata la possibilità che altre classificazioni possano in seguito essere effettuate.

 

Attualmente le categorie sono 8 e precisamente:

cat. 1 "Apertura di credito in conto corrente" In tale categoria rientrano anche i passaggi a debito dei conti "non affidati" e gli "sconfinamenti".

cat. 2 "Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" Tali operazioni possono essere gestite anche senza la contabilizzazione su conto corrente.

cat. 3 "Credito personale" Possono avere durata sia superiore che inferiore a 18 mesi.

cat. 4 "Credito finalizzato" Trattasi di finanziamenti rateali per l’acquisto di uno o più specifici beni di consumo.

cat. 5 "Factoring" Trattasi di anticipi a fronte di trasferimento di crediti commerciali con o senza garanzia (da parte del cedente) sulla solvenza del debitore ("pro solvendo" o "pro soluto").

cat. 6 "Leasing" Trattasi di locazione finanziaria di beni materiali o immateriali.

cat. 7 "Mutui" Trattasi di finanziamenti a tasso fisso o variabile, con durata superiore ai 18 mesi, assistita – anche parzialmente – da garanzie reali, con erogazione in un’unica soluzione e con rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

 cat. 8 "Altri finanziamenti a breve ed a medio/lungo termine"

 

Trattasi di tutti i finanziamenti non compresi nelle precedenti 7 categorie ed in particolare:

finanziamenti non assistiti da garanzia reale ("chirografari"),

finanziamenti in due o più erogazioni,

finanziamenti che prevedono il pagamento in una unica soluzione del capitale e/o degli interessi.

 

La determinazione del T.E.G. prevista dalla legge di cui trattasi viene effettuata secondo due metodi di calcolo a seconda della categoria (di cui alla precedente classificazione) alla quale appartiene l’operazione in esame.

 

Per quanto concerne le categorie 1,2 e 5 il TEG è dato da:

 I   X   36500 : N    + O X 100 : A

  

dove I sta per interessi
N sta per "numeri" (entità contabile ottenuta moltiplicando il capitale per i giorni),
O sta per oneri
A sta per accordato.

 Infatti, se I = n:36500 T ne deriva che T = I : (N/36500) ossia T = (I x 36500) / N. Inoltre, se O / A = T / 100 ne deriva che T = (O x 100)/A.

  

Per quanto riguarda, invece, le categorie sub 3, 4, 6, 7 e 8 la formula di calcolo è quella del T.A.E.G.: "costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale annua del credito concesso" comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Vedasi Decr. M. ro Tesoro 08/07/92. Pertanto, esprimendo gli interessi con I, gli oneri con O, l’importo anticipato con A e il numero degli anni con T,

 Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto che nella prassi bancaria viene percepita in aggiunta agli interessi debitori (ma mentre questi sono in funzione del capitale e del tempo la comm. viene invece percepita sul massimo saldo debitore – anche se durato un solo giorno ) la Banca d’Italia ha stabilito che essa è oggetto di autonoma rilevazione (circ. 47429 01/10/96).

 Pertanto la commissione in questione che, data la sua natura, non può essere considerata sic et simpliciter quale componente delle competenze a carico del debitore, come invece adombrato al comma 4 dell’art.1 della legge in questione, NON risulta, comunque affatto soppressa, ma anzi, in relazione a tutto quanto precede, rende più complessa la determinazione del TEG.

 Va inoltre tenuto presente che nella determinazione dei tassi medi in questione non tutte le spese concorrono a comportare i tassi stessi. Infatti la Banca d’Italia, come dal seguente dettaglio, ha operato una distinzione tra spese ed oneri che concorrono o meno alla predetta composizione del tasso.

 

Elementi che vanno a comporre il tasso:

le spese di istruttoria e/o di revisione del finanziamento,

le "spese di chiusura" della pratica,

le spese di riscossione dei rimborsi o di incasso delle rate fissate dal creditore,

il costo della mediazione per l’ottenimento del finanziamento,

le spese per l’assicurazione e garanzie imposte dal creditore, per invalidità, morte, ecc.

ogni altra spesa contrattualmente prevista.

 
 

Elementi esclusi nella determinazione del tasso:

le imposte e tasse,

il recupero delle spese, anche di terzi (perizie, certificati camerali, spese postali),

le spese legali ed assimilate (visure catastali, iscrizioni in pubblici registri, spese notarili, ecc.),

gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti in caso di inadempienza,

gli addebiti per tenuta conto, nonché quelli connessi ai servizi di incasso e pagamento e servizi accessori (spese di custodia pegno, ecc.),

le altre spese di assicurazione diverse da quelle incluse sopracitate.

 

Quindi vengono esclusi non soltanto gli oneri per imposte e tasse collegati all’operazione.

 Anche nel campo della classifica delle operazioni per la determinazione dei tassi medi esistono delle esclusioni che sono sia di carattere oggettivo (ossia in base al tipo dell’operazione) sia di carattere soggettivo (cioè tenendo conto della tipologia del prenditore. Pertanto sono escluse oggettivamente dalla classifica:

le operazioni in valuta od indicizzate a parametri valutari (che talvolta raggiungono un tasso di gran lunga oltrepassante la soglia di quello usurario),

le posizioni in sofferenza e cioè a favore di soggetti in stato di insolvenza od in situazioni equiparabili,

i crediti ristrutturati od in corso di ristrutturazione,

le operazioni a tasso agevolato e cioè i finanziamenti a tasso inferiore a quello di mercato in relazione a disposizioni legislative che prevedono il concorso agli interessi e/o l’impiego di fondi statali o regionali o di altro soggetto pubblico,

le operazioni a tassi promozionali e cioè i finanziamenti concessi in relazione a campagne promozionali limitate nel tempo,

le agevolazioni a tassi convenzionati e cioè i finanziamenti concessi a tassi di favore a dipendenti ed altri soggetti convenzionati sempre che, in tal caso, il tasso applicato non superi il prime rate praticato dal concedente.

 

Inoltre sono esclusi dalle rilevazioni (e ciò sotto il profilo soggettivo) i finanziamenti a:

soggetti non residenti,

Pubblica Amministrazione,

Imprese di Assicurazione,

Banche,

Intermediari finanziari.

 

Malgrado, però, tutte le classificazioni e le valutazioni contabili previste dalla legge di cui trattasi per individuare il tasso soglia usurario in ciascuna delle svariate operazioni da prendere in esame, non è possibile imbrigliare totalmente la realtà del fenomeno dell’usura. Infatti il mercato dell’usura fa ricorso ad una grande molteplicità di condizioni (ad esempio: una onerosa prestazione di servizi in luogo degli interessi oppure una compravendita a termine nella quale il debitore si impegna per il riacquisto ad un prezzo molto superiore rispetto a quello della vendita iniziale). Pertanto, non escludendo neppure il caso di usurai che perseguono l’effettivo scopo di rovinare il debitore più che di recuperare il proprio credito, sarà molto difficile ricondurre il contratto in esame a quel tipo di operazione da cui ricavare il tasso soglia usurario. La conseguenza di ciò è che per smascherare e punire il mercato illegale dell’usura andrà dimostrato non solo lo stato di difficoltà economica e finanziaria del debitore, ma anche il fatto che di ciò era a conoscenza la controparte (art.644, comma 3 c.p.).  

L’articolo 11 della legge di cui trattasi prevede che i termini di prescrizione del reato di usura decorrono dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale. La conseguenza legale di ciò è che il reato di usura possa considerarsi non più istantaneo (ossia commesso al momento del pattuire o dell’inizio dell’adempimento corrispettivo) bensì continuato. In tal modo, però, tanti contratti di mutuo a tasso fisso o indicizzato in base a parametri oggettivamente prestabiliti (T.U.S., PRIME RATE, LIBOR, RIBOR, ROLINT) ** potrebbero raggiungere tassi di usura a seguito dell’andamento del mercato (ovviamente con tassi in discesa) e ciò con immaginabili danni per le banche. Pertanto l’Assoc. Bancaria Ital. (circ. 20/3/97) approfondendo la questione, ha puntualizzato che i rapporti sorti prima dell’entrata in vigore della legge di cui trattasi non possono assolutamente essere assoggettati alla relativa normativa quando è automatico il raggiungimento del tasso usurario e ciò in base al principio giuridico basilare in campo penalistico della irretroattività della colpevolezza (Nullum crimen et nulla poena sine lege). Se invece le operazioni di mutuo comportano un tasso variabile, le eventuali variazioni devono essere effettuate entro i limiti fissati dalla legge ed in tal caso il rapporto si intende sostanzialmente rinnovato, fermo restando, quindi, il principio della istantaneità del delitto di usura. La Cassazione (7 marzo – 12 luglio 1997) ha confermato questo orientamento sancendo definitivamente che l’usura è un reato istantaneo con effetti permanenti il cui termine di prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione di tali effetti (ossia dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale).

  

ANNOTAZIONI

TUS
(Tasso ufficiale di sconto)
E' il costo sostenuto dagli istituti di credito che chiedono finanziamenti alla Banca d’Italia.

 PRIME RATE
E' il costo del denaro fissato dall’Associazione Bancaria Italiana per la migliore clientela, quella maggiormente affidabile.

 LIBOR ("London interbank offered rate")
E' il tasso d’interesse al quale banche primarie offrono depositi in euro-dollari a 3 e 6 mesi ad altre banche primarie della piazza londinese; è calcolato secondo la media dei tassi quotidiani di cinque importanti banche.

 RIBOR ("Rome interbankoffered rate")
Indice del costo medio del denaro rilevato ogni giorno sul mercato italiano: è il risultato della media delle migliori quotazioni rilevate, a prescindere dalla banca che le fa, dopo aver scartato la migliore e la peggiore.

 ROLINT (Rendimento obbligazionario e lira interbancaria)
Indice composto per il 50% dalla media della lira interbancaria "lettera" 3 mesi RIBOR e per il 50% dal RENDIOB lordo.

 LIRA INTERBANCARIA
E' il tasso al quale le banche italiane scambiano tra loro quotidianamente del denaro. Il tasso "denaro" è relativo alla domanda dei prestiti, il tasso "lettera" si riferisce, invece, all’offerta dei prestiti.  

RENDIOB (Rendimento obbligazionario)
E' la media del rendimento effettivo lordo delle obbligazioni a medio termine effettuata dagli Istituti di Credito.

 EUROLIRA
E' il tasso d’interesse a 3 o 6 mesi applicato a Londra sui prestiti in lire.

 

IL REATO DI USURA, A SEGUITO DELLA NUOVA LEGGE 108/1996, SI CONFIGURA COME DELITTO A CONDOTTA FRAZIONATA O A CONSUMAZIONE PROLUNGATA, QUALORA GLI INTERESSI SIANO INCASSATI RATEALMENTE: LO HA STABILITO LA CASSAZIONE (SENTENZA N.1077 DEL 19-22.10.98). NON E' PIU' LECITO CHE LE BANCHE,CONTINUINO AD INCASSARE RATE DI MUTUO, CON TASSI DI INTERESSI SUPERIORI AI TASSI SOGLIA.

 La sentenza n.1077, prima sezione di Cassazione, emessa il 19-22 ottobre 1998, apre grandi speranze per tutti i cittadini (oltre 500 mila) che avevano stipulato mutui per acquistare casa, ad altissimi tassi di interesse.

La Suprema Corte ha affermato che deve essere accolto il Prevalente orientamento dottrinale, recepito già da alcuni Tribunali, secondo il quale il reato di usura si realizza con la dazione effettiva degli interessi, in quanto questa fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna il momento consumato del reato.

 Tale affermazione è giustificata con il rilievo che, rispetto al consueto atteggiarsi nella realtà sociale ed economica del fenomeno usurario, sarebbe distonico sostenere l'estraneità alla struttura della fattispecie criminosa di questa modalità di realizzazione dell'illecito, la dazione degli interessi e nella quale si identifica la completa esecuzione del delitto e il massimo approfondimento della concreta e progressiva lesione dell'interesse protetto. La sentenza è ancor più importante perché chiarisce, una volta per tutte, che con la nuova disciplina introdotta con la legge 108/1996, il reato di usura non può configurarsi come reato istantaneo ad "effetti permanenti", bensì come reato a "condotta frazionata" o a "consumazione prolungata".

 La nuova qualificazione del reato fatta dalla Cassazione trova il suo fondamento normativo nella nuova disciplina della prescrizione, prevista dall'art. 644 codice penale, secondo cui il reato si prescrive a partire dall'ultima riscossione, e trova conforto nell'insegnamento tradizionale ed unanime sia della Cassazione che della dottrina: quando una disciplina viene abrogata e sostituita da nuove norme, com'è accaduto per  la fattispecie criminosa dell'usura, la giurisprudenza che si era formata sul vecchio testo normativo diventa inutilizzabile.

 La retroattività della legge sull'usura (Commento alla sentenza della Cassazione n. 5286/2000)

 "La sentenza n. 5286/00 trae origine da un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da un cliente che contestava alla banca l’applicazione – a seguito di un contratto di mutuo – di interessi passivi pari al 28%. La sentenza di primo grado, successivamente confermata nel giudizio d’Appello, ha ammesso invece la legittimità dell’applicazione di tale tasso, ritenendo infatti che lo stesso fosse stato concordemente pattuito dalle parti.

 La Cassazione ha invece riconosciuto la natura usuraria di tali interessi, ritenendo applicabile la L. 108/96 e rinviando la controversia ad altro Giudice, affinché si procedesse al calcolo di quanto legittimamente dovuto dal cliente verso la banca.

 Pur nel principio generale dell’irretroattività della legge nel tempo art. 11 delle pre leggi la quale non dispone che per l’avvenire, con la sentenza n. 5286/00 la Cassazione ha ritenuto applicabile le disposizioni di cui alla L.108/96 anche a quei rapporti bancari pregressi, i cui effetti non siano ancora esauriti come ad esempio nell’ipotesi in cui una parte pretenda dall’altra il pagamento del saldo passivo relativamente ad un contratto concluso in precedenza.

 Con riguardo a tali rapporti, che prevedano l’applicazione di tassi usurari, la L.108/96 determinerebbe una sorta di nullità parziale (per la determinazione degli interessi) sopravvenuta.

 Ancora la Suprema Corte ha ritenuto a giustificazione dell’applicazione di una legge successiva al sorgere del contratto al quale viene riferita che il momento determinante per stabilire la disciplina applicabile ad un’obbligazione di pagamento di saldo passivo, risulta quello della materiale esecuzione della stessa e non il momento in cui tale obbligazione sarebbe sorta. Da quanto sopra ne discende pertanto la legittima applicazione della L. 108/96 ai rapporti precedentemente conclusi.

 In ordine invece al tasso di interesse dovuto nell’ipotesi in cui la percentuale concretamente applicata sia stata dichiarata usuraria, si ritiene che il tasso applicabile debba essere quello legale (attualmente del 2,5%) ex art. 1284 c.c. se le parti non abbiano concordemente stabilito per iscritto un diversa soglia di interesse sempre nel limite del tasso-soglia di cui alle rilevazioni trimestrali con decreto ministeriale ex L.108/96.

Nel caso in cui la banca ed il cliente abbiano appunto concordato per iscritto una clausola che sancisca l’applicazione di un tasso decisamente usurario, la via da seguire potrebbe essere duplice: il giudice potrebbe dichiarare in toto la nullità di tale clausola e rimandare quindi al tasso legale, oppure potrebbe riconoscere l’invalidità parziale della stessa e cioè nella parte in esubero al tasso soglia individuato trimestralmente ed ordinare pertanto l’applicazione di quest’ultimo" - Fonte : SLT

  

ALCUNI ESEMPI DI MUTUO A TASSO VARIABILE  

CLAUSOLA RELATIVA ALLA PATTUIZIONE DEGLI INTERESSI  

Sulla somma mutuata saranno corrisposti alla Banca, oltre imposte ed accessori, gli interessi posticipati calcolati al tasso inizialmente stabilito nella misura del 15% annuo. Si pattuisce espressamente che, trascorsi 24 mesi dalla data della presente stipula, il predetto tasso di interesse potrà essere dalla Banca modificato annualmente a partire dal 1/10/1995 ad insindacabile giudizio della Banca stessa ed in dipendenza delle variazioni intervenute nel mercato monetario e creditizio. In virtù di quanto precede l'importo globale della rata, comprensivo della quota di ammortamento in linea capitale e della quota interessi ed attualmente fissato in Lit.....sulla base del tasso iniziale del 15% sopra riportato, potrà variare ogni anno, dalla anzidetta data del 1/10/1995 per effetto del ricalcolo degli interessi dovuti sul debito residuo in linea capitale ed a seguito di eventuale variazione del tasso applicato.

 

Il tasso di interesse del mutuo rimarrà invariato nella misura convenuta al precedente art. 1) (15%) per i primi 12 mesi di ammortamento. Successivamente a tale periodo, la Sicilcassa si riserva di variare in aumento o in diminuzione il tasso anzidetto, in relazione all'andamento del mercato monetario e/o al costo della propria provvista. La variazione avrà effetto dalla rata di ammortamento la cui decorrenza abbia inizio successivamente alla data della lettera raccomandata di comunicazione che sarà all'uopo inviata dalla banca.

 

Si pattuisce inoltre esplicitamente che il mutuo si intende a rientro, da effettuarsi mediante pagamenti mensili, comprensivi di capitale ed interessi nella misura del 2,50% punti in più del tasso di riferimento applicato dalla Banca … alla clientela primaria per fidi in bianco attualmente del 12% calcolati con piano di ammortamento metodo francese a rate costanti e quote di capitale decrescente ed una commissione calcolata in ragione dello 0,50% per semestre o frazione sul capitale iniziale erogato. Omissis… Il tasso di interesse convenuto resterà invariato per i primi sei mesi dalla data del presente contratto, resta altresì convenuto che, dopo tale data, la Banca …… potrà variarlo in più o in meno in misura corrispondente alla variazione del suddetto tasso di riferimento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, per tutti gli anni di durata del prestito, tasso minimo 14,50% oltre alle commissioni e spese. La Banca si riserva, pertanto la facoltà di ricalcolare con lo stesso criterio precedente il nuovo ammontare della rata di ammortamento.

 

 

omissis . .

concede a titolo di mutuo ai sig.ri omissis... all'interesse annuo del 5%. il mutuo è convenuto ai patti e condizioni di cui al presente atto e al Capitolato di Condizioni Generali (°) che firmato dai comparenti e da me Notaio, a questo atto si allega sotto la lettera "A", perché ne sia parte integrante e sostanziale.

 

(°) Estratto dalle Condizioni Generali

 E' dalle parti espressamente convenuto - quale patto essenziale del rapporto - che le rate di ammortamento indicate in contratto sono soggette a variare in relazione alla variazione di un numero indice convenzionalmente costituito da "l'indice nazionale generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale" (Base 1970 = 100) calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica nel proprio bollettino mensile. Convenzionalmente però è stabilita, in relazione alla possibilità di variazione dipendente dal patto che precede, una franchigia fissa del 15%. L'indice base di riferimento per i rapporti dipendenti dal contratto sarà quella calcolata per l'ultimo mese del semestre solare precedente la data del contratto di mutuo. Pertanto alla scadenza di ciascuna rata semestrale di ammortamento si determinerà il nuovo indice per l'ultimo mese del semestre solare precedente la scadenza della rata stessa e se ne calcolerà l'eventuale incremento o decremento percentuale rispetto all'indice base del mutuo.

Qualora tale incremento o decremento non risulti maggiore del 15%, la rata di ammortamento rimarrà invariata. Qualora l'incremento o il decremento superi il 15%, l'importo della rata stessa sarà aumentato, o rispettivamente diminuito nella stessa misura percentuale in cui l'incremento o decremento dell'indice base sarà risultato superiore alla franchigia innanzi indicata con i seguenti correttivi:

 

pur calcolandosi le variazioni dell'indice sin dalla prima scadenza della rata, gli effetti delle variazioni stesse resteranno sospesi per le prime dieci rate semestrali di ammortamento il cui importo pertanto risulterà invariato. A partire dall'undicesima rata, le variazioni che si fossero verificate rispetto all'indice base del contratto, saranno interamente applicate;  

le variazioni percentuali dell'indice base eccedenti il 30% danno luogo a variazioni percentuali della rata pari alla metà dell'eccedenza stessa mentre le variazioni percentuali dell'indice eccedenti il 45% danno luogo a variazioni percentuali della rata pari ad un quarto dell'eccedenza stessa.  
L'interesse nella misura inizialmente stabilita del 12,875% cioè 1,25 punti in più del Prime Rate ABI in vigore in ragione d'anno, oltre imposte ed accessori. Punto b) tanta parte del capitale quanta occorre a compiere gradualmente la restituzione dell'intera somma mutuata nel periodo convenuto in anni dieci. Si pattuisce espressamente che il predetto tasso di interesse potrà essere dalla Banca modificato a suo insindacabile giudizio trimestralmente in dipendenza di eventuali variazioni del Prime Rate ABI e ciò anche prima della data di decorrenza del piano di ammortamento del mutuo.  

"l'ammontare degli interessi dovuti nel periodo di ammortamento, che decorre dal 1° Maggio 1991, sarà determinato secondo le consuetudini vigenti sul mercato delle eurovalute, al tasso interbancario relativo ai depositi in ECU (LIBOR) a sei mesi quotati della pagina 3750 del sistema Dow Jones / Telerate arrotondato ad 1/16 superiore - per valuta 30 Aprile o 31 Ottobre immediatamente antecedenti la scadenza delle singole rate di ammortamento (alle rate scadenti il 31 Ottobre di ogni anno verrà applicato il tasso LIBOR rilevato per valuta 30 Aprile dello stesso anno; a quelle scadenti il 30 Aprile verrà applicato il tasso LIBOR rilevato per valuta 31 Ottobre dell’anno precedente).

 

Nel caso in cui il 31 Ottobre e 30 Aprile dovessero cadere in giorno in cui non viene attuata la quotazione per 1' ECU, verrà presa in considerazione la quotazione del tasso LIBOR - come sopra rilevato - del giorno bancario lavorativo immediatamente antecedente.

 Gli interessi matureranno giorno per giorno e verranno calcolati in base ad un anno di 360 giorni ed all'effettivo numero di giorni trascorsi.

 IL TASSO LIBOR SARA' MAGGIORATO DI 1,75% PUNTI PARI ALLA SOMMA DELLE COMMISSIONI PER LA SEZIONE MUTUANTE E PER LE BANCHE ESTERE CHE HANNO MESSO A DISPOSIZIONE LA VALUTA ESTERA ECU.

  Le semestralità di ammortamento saranno maggiorate o diminuite di una percentuale corrispondente ad rapporto tra il cambio dell'ECU rilevato al momento della scadenza delle singole rate, ed il valore dell'ECU rilevato al momento della conversione degli ECU in lire.

 Il cambio da applicare sarà. il cambio risultante alla chiusura delle Borse Valori di Roma e Milano, due giorni bancari lavorativi, 1'ECU, antecedenti la scadenza di ciascuna rata di ammortamento, per regolamento del giorno di scadenza, oltre una maggiorazione che non potrà essere superiore allo 0,15% a titolo di commissione di Banca abilitata per la negoziazione della valuta in uscita.  

II mutuo viene concesso al tasso d'interesse dell'11,5% nominale annuo a capitalizzazione mensile, variabile al sensi dell'art 4 delle "Condizioni generali di mutuo" (°) (tasso di riferimento su base annua alla data odierna 8%) – indice Istat di riferimento = 109,6.

 (°) Condizioni generali di mutuo:

II tasso di interesse stabilito nel contratto di mutuo è il tasso di interesse originario: esso sarà modificato in funzione dell'evoluzione del tasso della Lira LIBOR (London Interbank Offered Rate) a 3 mesi, pubblicato su "II Sole 24 Ore" o, se detto tasso cessasse di essere pubblicato, di un tasso di natura analoga.

La revisione del tasso di interesse avverrà ogni 3 mesi; il nuovo tasso sarà ottenuto aumentando o diminuendo il tasso originario della differenza tra la media mensile del tasso delta Lira LIBOR a 3 mesi, relativa al mese civile anteriore di due mesi a quello in cui cade la data di revisione, aumentata di un punto percentuale su base annua ed il tasso base di riferimento stabilito nel contratto di mutuo. Le rate di rimborso del mutuo saranno comunque revisionate una sola volta all'anno, alla prima scadenza annuale prevista nel contratto e ad ogni successiva scadenza annuale sulla base del nuovo tasso di interesse in vigore a tale data determinato con i criteri di cui sopra, di modo che il saldo di quanto dovuto avvenga nella durata fissata inizialmente. Il nuovo importo sarà comunicato alla parte mutuataria con circa un mese di preavviso.

 Tuttavia, al fine di attenuare gli effetti della possibile variazione del tasso di interesse, l'eventuale aumento di ogni rata non potrà mai superare l'indice ISTAT dei prezzi al consumo verificatosi rispetto all'ultimo indice pubblicato più di un anno prima di tale data, con un minimo di cinque punti percentuali.

Se il nuovo calcolo delle rate desse luogo ad un importo inferiore a quello dell'anno precedente, quest'ultimo sarà mantenuto per 12 mesi, con possibilità in tal caso di determinare una minor durata del mutuo. Infine, nell'ipotesi in cui, a causa della limitazione dell'aumento dell'importo delle rate, non si addivenisse al rimborso totale del capitale dato a mutuo nei termini previsti dal contratto, i versamenti rateali proseguiranno alle stesse condizioni fino all'estinzione del debito, e comunque, per un periodo non superiore ai 5 anni: Se alla fine del quinto anno di proroga il capitale non fosse ancora totalmente rimborsato, la parte mutuataria sarà liberata da ogni obbligo di rimborso.

  

CASSAZIONE SULLA VARIABILITA’ DEL TASSO DEI MUTUI

In ordine alla variabilità del tasso di interesse, la Corte di cassazione (si veda la sentenza del 18/6/1992, n. 7547) stabilisce che la determinazione convenzionale per iscritto (in base all’art. 1284 del Codice civile) degli interessi ultralegali, afferenti a un contratto di mutuo, deve essere documentata attraverso l’indicazione numerico/percentuale del tasso pattuito, o quanto meno attraverso l’indicazione chiara dei criteri in base ai quali la determinazione debba, al presente e nel futuro, essere operata. Il tasso, cioè, deve poter essere individuato con riferimento a elementi prestabiliti dalle parti, che debbono essersi accordate sulla futura variazione e sui criteri e le modalità da osservarsi allo scopo. Questi elementi prestabiliti possono anche consistere nel riferimento a dati di fatto esistenti o sicuramente accertabili, tali da richiedere per la loro applicazione una semplice operazione aritmetica; elementi, che seppure estrinseci alla scrittura, debbono essere obiettivamente e sicuramente individuabili e tali da permettere la concreta, univoca individuazione del tasso pattuito, non inficiata da sensibili margini di discrezionalità e incertezza. Essi non possono consistere nel semplice rinvio a una futura scelta di una sola delle parti.

Il principio secondo cui la variazione dell'interesse (Cass. civ., sez. I, 13 marzo 1996, n. 2103) nel corso di un rapporto bancario di durata può essere resa determinabile con il riferimento, previsto nella scrittura negoziale, ad elementi estranei e futuri (nella specie, riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza) ha subito deroga a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 l. 17 febbraio 1992 n. 154 (norme sulla trasparenza delle operazioni bancarie) e degli art. 117 e 118 d.l. 1 settembre 1993 n. 385 (t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia), poiché dette norme espressamente negano validità alle clausole contrattuali di rinvio agli usi nella determinazione dei tassi di interesse.

 

LE VIOLAZIONI PIU’ FREQUENTI:
 

1. INDETERMINATEZZA DEL TASSO
2. ERRATA APPLICAZIONE DEL TASSO NOMINALE – TASSO EFFETTIVO
3. MANCATA APPLICAZIONE DELLE VARIAZIONI TEMPO PER TEMPO INTERVENUTE
4. ERRATA APPLICAZIONE DELLE VALUTE
5. VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULL’USURA SUPERAMENTO DEI "TASSI SOGLIA"

  

Indici delle leggi  

Legge 23 febbraio 1999, n. 44  

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1999

 

Art. 1.

(Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive)

1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Limitazione temporale e territoriale)

1. L’elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1o gennaio 1990.

Art. 3.

(Elargizione alle vittime di richieste estorsive)

1. L’elargizione è concessa agli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l’elargizione è concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all’elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all’espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

 

Art. 4.

(Condizioni dell’elargizione)

L’elargizione è concessa a condizione che:

la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all’articolo 13;

la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale;

la vittima, al tempo dell’evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;

il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all’autorità giudiziaria con l’esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

 

Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all’autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale.

 

Art. 5. (Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive)

1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l’elargizione può essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.

 

Art. 6. (Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà)

 

1. L’elargizione, sussistendo le condizioni di cui all’articolo 4, è concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i quali:

subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall’associazione o dall’organizzazione o a cessare l’attività svolta nell’ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività;

 

subiscono quali esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all’associazione o all’organizzazione.

 

Art. 7. (Elargizione ad altri soggetti)

 L’elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.

L’elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l’esercente l’attività.

Ai fini della quantificazione dell’elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.

 

Art. 8. (Elargizione ai superstiti)

Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l’elargizione è concessa, nell’ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un’attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:

coniuge e figli;

genitori;

fratelli e sorelle;

convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l’evento a carico della persona.

 

Fermo restando l’ordine indicato nel comma 1, nell’ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l’elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

L’elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.

 

Art. 9. (Ammontare dell’elargizione)

L’elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall’articolo 18, in misura dell’intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l’importo complessivo dell’elargizione non può superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.

L’elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, per l’elargizione, l’esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

Art. 10. (Criteri di liquidazione)

L’ammontare del danno è determinato:

nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3;

nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all’attività esercitata dalla vittima.

 

Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell’avviamento commerciale.

 

Art. 11. (Limiti all’elargizione nel caso di lesioni personali o di morte)

 

Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l’elargizione è concessa per la sola parte che eccede l’ammontare degli emolumenti ricevuti dall’interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

 

Art. 12. (Copertura assicurativa)

Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l’elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata dall’assicuratore.

 

Art. 13. (Modalità e termini per la domanda)

L’elargizione è concessa a domanda.

La domanda può essere presentata dall’interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’ economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell’interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.  

Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l’evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.  

Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l’interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.

I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell’evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde comunque efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalità suindicate è omessa la menzione delle generalità del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.

 

Art. 14. (Concessione dell’elargizione)

La concessione dell’elargizione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all’articolo 19. La deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell’ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l’articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.  

Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell’interno può promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.

 

Art. 15. (Corresponsione e destinazione dell’elargizione)

L’elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.

Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell’interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.  

La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell’ultimo rateo.

 

 

Art. 16. (Revoca dell’elargizione)  

Salvo quanto previsto dall’articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell’elargizione è revocata:

se l’interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;

se si accerta l’insussistenza dei presupposti dell’elargizione medesima;

se la condizione prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.

Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all’articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 15.

 

Art. 17. (Provvisionale)

Prima della definizione del procedimento per la concessione dell’elargizione può essere disposta, a domanda, la corresponsione, in una o più soluzioni, di una provvisionale fino al settanta per cento dell’ammontare complessivo dell’elargizione, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 21.  

Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui all’articolo 19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l’evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell’elargizione. L’esito dell’istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all’interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.  

Qualora risulti indispensabile per l’accertamento dei presupposti e delle condizioni dell’elargizione, il prefetto e il Comitato di cui all’articolo 19 possono ottenere dall’autorità giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d’ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.  

Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, la provvisionale è concessa, sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all’espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e 16.  

 

Art. 18. (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive)

 

È istituito presso il Ministero dell’interno il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è alimentato da:

un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 1990;

un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell’entrata, unità previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;

una quota pari alla metà dell’importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell’importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell’articolo 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.

La misura percentuale prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.  

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l’attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a).

 

 Art. 19. (Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura)

Presso il Ministero dell’interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell’attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell’usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il Comitato è composto:

da un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;

da tre membri delle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 13, comma 2, nominati ogni due anni dal Ministro dell’interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni medesime;  

da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

 

Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l’incarico non è rinnovabile per più di una volta.

Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall’articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.  

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall’articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, istituito dall’articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell’interno sulla base di apposita concessione.  

Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonché con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.  

La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996.

 

Art. 20. (Sospensione di termini)

A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.  

A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.  

Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo.  

Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.  

Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell’inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.  

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l’elargizione prevista dall’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale.

  

Art. 21. (Regolamento di attuazione)

 

Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione dell’elargizione a favore delle vittime dell’estorsione e alla concessione del mutuo senza interesse di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché unificare i Fondi di cui all’articolo 19, comma 4, della presente legge;  

stabilire i princìpi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell’interno e la CONSAP;  

snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera a), con particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente per territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse maggiore celerità e speditezza, secondo criteri idonei ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, in particolare in caso di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un’associazione nazionale di categoria;  

individuare, nell’ambito del Ministero dell’interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all’articolo 19;  

individuare, nei casi in cui l’elargizione a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno conseguente a lesioni personali, le relative modalità di accertamento medico;  

prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo di cui all’articolo 18, per garantire l’effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime. 

Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

 

Art. 22.  

(Modifica all’articolo 14 della legge n. 108 del 1996)  

1. All’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono aggiunte, in fine, le parole: “La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali”.

Gli oneri finanziari derivanti dall’esenzione prevista dall’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all’articolo 18 della presente legge.

 

Art. 23. (Modifica all’articolo 6 della legge n. 302 del 1990)  

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito dal seguente:

“1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza”.  

Art. 24. (Disposizioni transitorie)

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, le disposizioni della presente legge si applicano anche in relazione agli eventi dannosi verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Se, a tale data, sono decorsi i termini stabiliti dall’articolo 13, commi 3 e 4, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data predetta.  

Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all’articolo 19 invita l’interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.  

Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una decisione, la domanda stessa può essere ripresentata entro il medesimo termine previsto dal comma 1. Il Comitato di cui all’articolo 19 invita l’interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.

 

Art. 25. (Abrogazioni)  

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;  

il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468. 0

 

Al comma 31 dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “l’elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive,” sono soppresse.  

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo.  

 

Giancarlo Pastore  www.cipas.info

 


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